Domande dei lettori

Le domande e risposte pubblicate in questa pagina sono quelle che mi sono state rivolte dai lettori di queste pagine e che ritengo essere interessanti per tutti.

Se hai una domanda puoi scrivermi alla mail eligio.bosco [at] gmail.com, chiamarmi al +39 348 4052538 o semplicemente cliccare qui.

 

2017 01 30 Domanda: Sono nato il mese di ottobre 1955 ferme restando le aspettative di vita nel 2018 posso fruire dell’ape volontario per andare in pensione?

Risposta:

Buon giorno ………..
La risposta sintetica è la seguente: Sí, al compimento del 63mo anno di etá Lei potrá accedere all’APE volontario, a patto di avere almeno 20 anni di contributi, e che l’importo della pensione sia pari o superiore ad 1,4 volte il trattamento minimo (702,65 euro mese nel 2017).
La sua preoccupazione circa l’incremento della speranza di vita non rileva a legislazione vigente, in quanto quella in essere resta in vigore fino a tutto il 2018, anno in cui lei compirá i 63 anni, utili a richiedere l’APE volontario .
Ad ogni buon conto entro il 2 marzo 2017 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verranno legiferati ulteriori dettagli.
Ringrazio, saluto ed auguro
Buona vita 
Eligio Bosco
Mob. +39 348 4052538

 

2017 01 03 Domanda: Sto cercando di ottenere il PIN ON LINE dell’INPS, ma mi viene risposto di averne già uno assegnato. Visto che non ricordo di averlo e che non mi riesce di individuarlo perché mi si richiede il PEC ( che ignoro totalmente), cosa posso fare?

Risposta:

Buona sera ….. e buon 2017.

La ringrazio per la stima che mi ha donato leggendo il mio blog e investendomi della Sua domanda.
Sono lieto di comunicarLe che può facilmente recuperare il vecchio Pin, o revocarlo e richiederne uno nuovo.
Può ripristinare e/o revocare il suo Pin in tre diversi modi:
  1. autonomamente on line;
  2. telefonando al Contact Center gratuitamente da rete fissa al numero verde  803164, ed a pagamento dal cellulare al numero 06 164164;
  3. recandosi direttamente allo sportello Inps della sua città.
Per la revoca/ripristino on line la PEC (posta elettronica certificata) non è obbligatoria, in quanto per il ripristino del PIN è sufficiente indicare due contatti, che potrebbero essere benissimo la sua mail ed il suo numero di cellulare.
Se la procedura non andasse a buon fine è probabile che abbia indicato recapiti differenti al momento della registrazione (da parte sua o da parte da intermediario a cui forse si è rivolto in passato: professionista, associazione di categoria, patronato, caaf).
In questo caso e/o in alternativa può chiamare il Contact Center fornendo nuovi recapiti e/o richiedendo revoca o ripristino del Pin.
Se incontrasse delle criticità Le consiglio la revoca del Pin che può essere effettuata on line fornendo il codice fiscale, i dati della tessera sanitaria ed il suo indirizzo mail.
Mi auguro di averLe fornito risposta utile ed esaustiva.
La ringrazio per la fiducia accordatami e le auguro
buona vita
Eligio Bosco
348 4052538 

3016 .07.30

Ciao, volevo chiedere un’informazione.
Sono nata il 27/12/1955. Ho lavorato più di 15 anni in fabbrica e mi sono licenzita prima del 1992.
Sono venuta a sapere che qualche mia coscritta prenderà la pensione a 61 anni e 5 mesi con 15 anni di contributi di cui alcuni pagati come volontarie.
Mi hanno riferito che io nn avrei diritto ( alla pensione)perchè ho solo contributi lavortivi e la Legge Fornero ha agevolato solo chi ha pagato per alcuni anni i contributi volontari.
Domando…ma la legge nn è uguale x tutti?????
Se hanno diritto loro (a parità di contributi) perchè nn

Risposta:

Buon sabato ….,
Grazie per avermi letto e per la stima che riponi interpellandomi.
Da maggio dell’anno scorso per verificare calcolo e data esatta di pensione devi utilizzare il link “la mia pensione”, all’interno del sito Inps ed utilizzando il tuo codice fiscale ed il pin Inps.
Non conoscendo la situazione delle tuo coscritte, non posso esprimere giudizi e comparazioni,
ma la buona notizia per te é che potrai andare in pensione anche con 15 anni di contributi se versati prima del 1992.
In base alle informazioni che mi hai fornito, posso dirti che, a legislazione vigente, tu potrai andare in pensione di vecchiaia dal 1 agosto 2022, a 66 anni e 7 mesi d’etá.
Tutto ciò é riportato nella circolare Inps 16 del 01.02.2013, che prevede che le deroghe previste dall’art2 del d.legl. 503 del 1992, operano anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma Fornero, legge 241 del 2011. Per completezza ti allego il testo.
A settembre sono previste nuove disposizioni, chissá forse riuscirai ad andare prima.
Mi auguro di averti risposto,  ma se cosí non fosse non esitare a contattarmi nuovamente.
Mi auguro anche di aver contribuito a rasserenare il tuo futuro, buon fine settimana e

Buona vita
Eligio Bosco
Mob. +39 348 4052538

2. Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992

Con circolare INPS n. 65 del 1995, sono state illustrate le disposizioni introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:

a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente

I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data. 

2015.04.22 Domanda: Un ringraziamento per le spiegazioni mi sembra doveroso.
Una sola domanda.Dal 1° settembre 2016 sono in pensione avendo maturato l’anzianità di 42 anni e 10 mesi. La mia pensione viene calcolata con i contributi versati fino al 31 / 12 /2015 oppure fino all’ultimo giorno di lavoro?
Grazie
Cordiali saluti

Risposta:

Gentile ….,
grazie per il grazie, ma ammetto di non aver chiaro il tuo quesito: sará l’ora tarda.
Se maturi i 42 anni e 10 mesi a settembre, non vedo perché non ti debbano essere considerati i contributi versati nel 2016.
Se maturi i requisiti a dicembre 2015, non vedo perché dovresti aspettare settembre 2016.
La pensione spetta dal giorno dopo al maturamento dei requisiti, se autonomo, e dal giorno successivo alle dimissioni se dipendente.
L’unica accortezza é che, al di lâ dei contributi versati, la tua pensione sará la piú bassa tra:
– quella veramente maturata in base al sistema retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo successivamente, e
– quella virtualmente maturata con il solo metodo retributivo.
Insomma se la tua pensione calcolata con la riforma Fornero fosse piú alta di quella Pre Fornero, ti spetta quest’ultima.
Forse é spiegato meglio nel testo che ti allego.

Il tetto alle pensioni

La legge di stabilità ha previsto, che l’importo “complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”. 

I destinatari sono i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l’assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.

Per quanto riguarda il funzionamento del nuovo meccanismo, l’Inps stabilisce che, per determinare il tetto, bisogna fare un doppio conteggio: prima si deve determinare l’importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali, retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012; poi bisogna verificare l’importo, per così dire “virtuale”, dell’assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.

L’importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento. In pratica se il valore dell’assegno determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive, l’assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l’importo determinato con il secondo sistema di calcolo.

In pratica questa norma impatterà sui lavoratori con carriere lavorative rilevanti ma anche su quelli che avevano una carriera discreta che restavano in servizio proprio per migliorare l’assegno.

Si tratta soprattutto di magistrati, professori universitari e alte cariche dello stato che lasciano il servizio a 70 anni dopo oltre 40 anni di contributi versati, ma si tratta anche dei dirigenti delle scuole e dei docenti che abbiano maturato un cospicuo numero di anni col sistema retributivo prima del 31.12.2011. Nel retributivo, infatti, il coefficiente di rendimento si bloccava in corrispondenza del quarantesimo anno assicurativo e quindi tutto ciò che andava oltre, tranne l’eventuale beneficio di incrementare la pensione per effetto dell’aumento delle retribuzioni medie pensionabili, era ininfluente. Per effetto dell’incentivo introdotto dalla riforma Monti Fornero, che favoriva da una parte la permanenza in servizio, perché dall’altra contestualmente procurava anche un risparmio consistente di spesa pensionistica e quindi a fini dell’importo della pensione, questi lavoratori hanno potuto valorizzare anche i contributi versati dal 2012 in poi: la cosiddetta quota C.

Se ho inteso male il tuo quesito,
Perdonami e ricontattami.
Buona notte, buona pensione e
Buona vita

2014.02.26 Domanda: siamo al 26/2/2014 e il problema non è stato risolto. Tempo fa  inviai un quesito in merito a “INPS RISPONDE” ma si sono guardati bene dal rispondermi per iscritto. Mi hanno invitato a contattare un numero telefonico dove mi hanno spiegato che il servizio è utilizzabile solo dai patronati. Mi chiedo per quale motivo il cittadino comune non può fare da sè i suoi calcoli considerato che il più delle volte gli addetti ai patronati non sanno utilizzare tale software? In passato ho fatto calcoli per diversi colleghi che si sono sempre rivelati esatti a differenza delle informazioni fuorvianti che costoro avevano ricevuto dai patronati

Risposta:

Buongiorno …..,
grazie del tempo dedicato a leggermi ed a commentare.
Che dire …. sono d’accordo con te!
Ti diró di piú, per bypassare il problema io ho scritto all’Inps chiedendo di essere autorizzato come i patronati, specificando che l’avrei fatto solo per i miei assistiti e senza compenso, vietatomi per legge, ma solo per una corretta pianificazione finanziaria famigliare.
Secondo te ho avuto risposta? Anche un semplice No? Niente!
In compenso ho ricevuto una lettera di diffida a rimuovere i link a Carpe, perché l’Inps ha un contenzioso con la societá produttrice del Software, che mi ha appunto diffidando dal metterlo a disposizione gratuitamente!
Dopo le lamentele le soluzioni.
PROBLEMA
Se hai giá caricato entrambi i software, libreria e carpe, dovresti comunque riuscire ad utilizzarlo, perché come giá scritto adesso funziona.
Se non lo hai caricato, io non posso darti i link perché diffidato, ma ti assicuro che in Internet girano ancora post su come raggiungere le pagine Inps per scaricare i software.
Non solo di privati cittadini ma anche in siti istituzionali, ovviamente Societá interessate alla previdenza e concorrenti della mia mandante che é Allianz Bank F.A..
Fai una bella ricerca in ordine alfabetico e qualcosa troverai.
Se il problema é altro, descrivilo ben bene e, se sono in grado, provo a trovare la soluzione.
Buon lavoro e buona vita

2013.12.08 Domanda: Gentile Utente,
la informiamo che il prelievo automatico dei dati dell’estratto conto non è più disponibile.
L’Istituto sta già sviluppando ulteriori strumenti idonei a soddisfare le esigenze del cittadino, nelle more, qualora lei avesse necessità di consulenza pensionistica potrà richiedere tramite Contact center un appuntamento presso l’agenzia INPS più vicina o recarsi presso un ente di patronato.

La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde,
non esiti a contattarci per ulteriori richieste.

Questa è la risposta dell’INPS

Risposta:

Buona domenica …..,
Grazie per il tempo dedicatomi e per il feed back sul Carpe Inps
Probabilmente il Carpe é stato bloccato a seguito della solita furbizia italica che sconfina nella truffa.
Ringraziamo dipendenti di patronato scorretti e “consulenti” previdenziali furbetti.
Per ulteriori informazioni le allego un link ad un articolo del Corsera.
Ringrazio, saluto ed auguro 
Buona vita