Le domande e risposte pubblicate in questa pagina sono quelle che mi sono state rivolte dai lettori di queste pagine e che ritengo essere interessanti per tutti.
Se hai una domanda puoi scrivermi alla mail eligio.bosco [at] gmail.com, chiamarmi al +39 348 4052538 o semplicemente cliccare qui.
2017 01 30 Domanda: Sono nato il mese di ottobre 1955 ferme restando le aspettative di vita nel 2018 posso fruire dell’ape volontario per andare in pensione?
Risposta:
La risposta sintetica è la seguente: Sí, al compimento del 63mo anno di etá Lei potrá accedere all’APE volontario, a patto di avere almeno 20 anni di contributi, e che l’importo della pensione sia pari o superiore ad 1,4 volte il trattamento minimo (702,65 euro mese nel 2017).
2017 01 03 Domanda: Sto cercando di ottenere il PIN ON LINE dell’INPS, ma mi viene risposto di averne già uno assegnato. Visto che non ricordo di averlo e che non mi riesce di individuarlo perché mi si richiede il PEC ( che ignoro totalmente), cosa posso fare?
Risposta:
Buona sera ….. e buon 2017.
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autonomamente on line;
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telefonando al Contact Center gratuitamente da rete fissa al numero verde 803164, ed a pagamento dal cellulare al numero 06 164164;
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recandosi direttamente allo sportello Inps della sua città.
3016 .07.30
Ciao, volevo chiedere un’informazione.
Sono nata il 27/12/1955. Ho lavorato più di 15 anni in fabbrica e mi sono licenzita prima del 1992.
Sono venuta a sapere che qualche mia coscritta prenderà la pensione a 61 anni e 5 mesi con 15 anni di contributi di cui alcuni pagati come volontarie.
Mi hanno riferito che io nn avrei diritto ( alla pensione)perchè ho solo contributi lavortivi e la Legge Fornero ha agevolato solo chi ha pagato per alcuni anni i contributi volontari.
Domando…ma la legge nn è uguale x tutti?????
Se hanno diritto loro (a parità di contributi) perchè nn
Risposta:
Buona vita
Eligio Bosco
Mob. +39 348 4052538
2. Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992
Con circolare INPS n. 65 del 1995, sono state illustrate le disposizioni introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.
Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:
a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
2015.04.22 Domanda: Un ringraziamento per le spiegazioni mi sembra doveroso.
Una sola domanda.Dal 1° settembre 2016 sono in pensione avendo maturato l’anzianità di 42 anni e 10 mesi. La mia pensione viene calcolata con i contributi versati fino al 31 / 12 /2015 oppure fino all’ultimo giorno di lavoro?
Grazie
Cordiali saluti
Risposta:
Il tetto alle pensioni
La legge di stabilità ha previsto, che l’importo “complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
I destinatari sono i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l’assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.
Per quanto riguarda il funzionamento del nuovo meccanismo, l’Inps stabilisce che, per determinare il tetto, bisogna fare un doppio conteggio: prima si deve determinare l’importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali, retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012; poi bisogna verificare l’importo, per così dire “virtuale”, dell’assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.
L’importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento. In pratica se il valore dell’assegno determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive, l’assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l’importo determinato con il secondo sistema di calcolo.
In pratica questa norma impatterà sui lavoratori con carriere lavorative rilevanti ma anche su quelli che avevano una carriera discreta che restavano in servizio proprio per migliorare l’assegno.
Si tratta soprattutto di magistrati, professori universitari e alte cariche dello stato che lasciano il servizio a 70 anni dopo oltre 40 anni di contributi versati, ma si tratta anche dei dirigenti delle scuole e dei docenti che abbiano maturato un cospicuo numero di anni col sistema retributivo prima del 31.12.2011. Nel retributivo, infatti, il coefficiente di rendimento si bloccava in corrispondenza del quarantesimo anno assicurativo e quindi tutto ciò che andava oltre, tranne l’eventuale beneficio di incrementare la pensione per effetto dell’aumento delle retribuzioni medie pensionabili, era ininfluente. Per effetto dell’incentivo introdotto dalla riforma Monti Fornero, che favoriva da una parte la permanenza in servizio, perché dall’altra contestualmente procurava anche un risparmio consistente di spesa pensionistica e quindi a fini dell’importo della pensione, questi lavoratori hanno potuto valorizzare anche i contributi versati dal 2012 in poi: la cosiddetta quota C.
2014.02.26 Domanda: siamo al 26/2/2014 e il problema non è stato risolto. Tempo fa inviai un quesito in merito a “INPS RISPONDE” ma si sono guardati bene dal rispondermi per iscritto. Mi hanno invitato a contattare un numero telefonico dove mi hanno spiegato che il servizio è utilizzabile solo dai patronati. Mi chiedo per quale motivo il cittadino comune non può fare da sè i suoi calcoli considerato che il più delle volte gli addetti ai patronati non sanno utilizzare tale software? In passato ho fatto calcoli per diversi colleghi che si sono sempre rivelati esatti a differenza delle informazioni fuorvianti che costoro avevano ricevuto dai patronati
Risposta:
Buongiorno …..,
grazie del tempo dedicato a leggermi ed a commentare.
Che dire …. sono d’accordo con te!
Ti diró di piú, per bypassare il problema io ho scritto all’Inps chiedendo di essere autorizzato come i patronati, specificando che l’avrei fatto solo per i miei assistiti e senza compenso, vietatomi per legge, ma solo per una corretta pianificazione finanziaria famigliare.
Secondo te ho avuto risposta? Anche un semplice No? Niente!
In compenso ho ricevuto una lettera di diffida a rimuovere i link a Carpe, perché l’Inps ha un contenzioso con la societá produttrice del Software, che mi ha appunto diffidando dal metterlo a disposizione gratuitamente!
Dopo le lamentele le soluzioni.
PROBLEMA
Se hai giá caricato entrambi i software, libreria e carpe, dovresti comunque riuscire ad utilizzarlo, perché come giá scritto adesso funziona.
Se non lo hai caricato, io non posso darti i link perché diffidato, ma ti assicuro che in Internet girano ancora post su come raggiungere le pagine Inps per scaricare i software.
Non solo di privati cittadini ma anche in siti istituzionali, ovviamente Societá interessate alla previdenza e concorrenti della mia mandante che é Allianz Bank F.A..
Fai una bella ricerca in ordine alfabetico e qualcosa troverai.
Se il problema é altro, descrivilo ben bene e, se sono in grado, provo a trovare la soluzione.
Buon lavoro e buona vita
2013.12.08 Domanda: Gentile Utente,
la informiamo che il prelievo automatico dei dati dell’estratto conto non è più disponibile.
L’Istituto sta già sviluppando ulteriori strumenti idonei a soddisfare le esigenze del cittadino, nelle more, qualora lei avesse necessità di consulenza pensionistica potrà richiedere tramite Contact center un appuntamento presso l’agenzia INPS più vicina o recarsi presso un ente di patronato.
La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde,
non esiti a contattarci per ulteriori richieste.
Questa è la risposta dell’INPS
Risposta:
Probabilmente il Carpe é stato bloccato a seguito della solita furbizia italica che sconfina nella truffa.